Agevolazioni alle bande, cori e gruppi folkloristici

Roma, gennaio 2006 - Le disposizioni della legge n. 398/1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche, cori, amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. Questi soggetti saranno così esonerati dalla tenuta di scritture contabili, dall'obbligo di registrazioni IVA, presentazione della dichiarazione IVA e dall'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali gli obblighi contabili si limiteranno pertanto a pochi adempimenti come quello conservare le fatture di acquisto, annotare nel registro IVA vendite, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, effettuare il versamento trimestrale dell'IVA. Le nuove norme prevedono tre tipi di riduzione forfettaria dell'IVA: quella generale del 50%; abbattimento di un decimo in caso di fatture per sponsorizzazioni e quella di un terzo sui diritti televisivi. Il limite massimo dei proventi derivanti da attività commerciali per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è di 250.000 euro, poco più di 484 milioni di vecchie lire mentre per i compensi erogati il limite di esenzione è di 7.500,00 euro all’anno. In questo modo sottraiamo le associazioni dilettantistiche alla morsa del fisco e della burocrazia con l’intento di rendere il più semplice possibile l’erogazione di piccoli compensi per maestri, i direttori d’orchestra oltre che semplificare notevolmente la loro contabilità. Saranno inoltre previste agevolazioni in relazione ai tributi indiretti quali l’imposta di registro e ci sarà l’esenzione dal bollo e dalle tasse sulle concessioni governative. Al fine di incoraggiare le erogazioni liberali a favore delle bande, cori, gruppi di musica e danza popolare le offerte saranno detraibili dall’Irpef fino alla somma di 1.500 euro.