NUOVE PROVINCE PER QUELLA DI MONZA E BRIANZA SONO SERVITI OLTRE 10 ANNI

L'iter per l'istituzione

Costituzione, Testo Unico sugli enti locali e legge regionale sono i riferimenti normativi

Dal punto di vista dei tempi e dell’iter politico-amministrativo per la costituzione di una nuova Provincia la normativa cui fare riferimento è la seguente: 1) art. 133 della Costituzione; 2) art. 21 del nuovo T.U. sugli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); 3) legge regionale 24 maggio 1993, n. 15. L’art. 133 della costituzione parla espressamente dell’istituzione di nuove province precisando che può essere realizzata a seguito di legge statale. Perché il parlamento venga formalmente investito del problema, la strada che la proposta di istituzione di una nuova provincia deve percorrere è piuttosto complessa. La normativa richiamata dispone che la proposta sia avviata da uno qualsiasi dei comuni interessati con delibera consiliare adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Perché essa possa passare ai successivi stadi previsti, tale proposta deve essere sostenuta da almeno un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della costituenda nuova provincia, che devono adottare atti deliberativi con la stessa maggioranza indicata. E’ inoltre importante che le deliberazioni contengano l’indicazione del comune destinato a diventare capoluogo. Ne consegue che per passare ai successivi stadi del processo la delibera deve essere adottata da almeno 14 comuni della Vallecamonica (che diventano 19, nella ipotesi di allargamento ai comuni della Provincia di Bergamo). È di tutta evidenza che, perché questo primo adempimento possa avere successo, è necessario che l’adozione degli atti formali sia preceduta da intese tra i sindaci dei comuni maggiormente interessati. Una proposta funzionalmente utile a perseguire questo obiettivo, che viene ripresa dalle esperienze compiute dalle più giovani province lombarde, potrebbe essere quella di costituire un comitato, ai sensi del codice civile, di sindaci e personalità locali che abbia il compito di promuovere e seguire l’iter della proposta, stimolando le istituzioni coinvolte a fare gli adempimenti loro richiesti dalla legge, ma che sappia anche fare azione di sensibilizzazione delle popolazioni e delle categorie sociali ed economiche del territorio interessato. Tutte le delibere dei comuni promotori vanno inviate al Presidente della Regione che, entro 30 giorni, chiederà agli altri Comuni un pronunciamento in un termine massimo di 180 giorni. Questo passaggio è molto delicato perché i comuni che potrebbero aver manifestato delle remore all’iniziativa, sul presupposto che siano stati coinvolti nella fase di promozione e non vi abbiano aderito, una volta formalizzata la propria opinione è difficile che ritornino sui propri passi. In questa fase si rende quindi molto importante una attenzione al coinvolgimento istituzionale a cura dei comuni promotori maggiormente sensibili nei confronti degli altri enti e prima dell’adozione delle deliberazioni al fine di evitare delibere di segno negativo. Scaduto il termine di sui sopra, interviene il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Regione espresso con delibera di Consiglio Regionale, su proposta del Presidente della Regione che verifica la conformità alle normative. Perché ciò accada, il Presidente della Regione deve verificare che siano state adottate delibera incondizionate da almeno la metà più uno dei consigli comunali che rappresentino la maggioranza della popolazione interessata alla nuova provincia. È evidente che il parere della Regione (che deve intervenire perentoriamente entro 60 giorni con delibera di Consiglio regionale), per come viene espresso, influenzerà molto il cammino successivo in parlamento. Questo passaggio va peraltro verificato in relazione alla ammissibilità di una proposta costitutiva di una provincia con popolazione inferiore ai 200 mila abitanti. Ma di questo argomento si è già data traccia nelle pagine precedenti. La normativa regionale (art. 10) prevede anche la possibilità che, ove la Regione ne ravvisi la necessità, possa indire un referendum consultivo tra le popolazioni interessate. Assunto il parere regionale (quale che sia), la relativa delibera viene inviata ai presidenti delle Camere. L’iter parlamentare è assai complesso ed esposto ai rischi dei tempi lunghi della calendarizzazione della proposta di legge in quanto difficilmente potrà avere un percorso preferenziale. Il rischio è che, senza forti sollecitazioni e sensibilizzazioni, la proposta di legge rimanga ferma per moltissimo tempo ed il suo esame venga sempre dall’esame di altre leggi più urgenti.