TASSE Vantaggi per i proprietari soprattutto nei Comuni con maggiori possibilità di sviluppo urbanistico

Azzerata l'ICI sulla prima casa
 


“Da oggi la prima casa, frutto di lavoro e spesso di sacrifici, potrà essere completamente esentasse: una fondamentale vittoria della Lega Nord nella battaglia per la definitiva detassazione della prima casa”. Annuncia così l’On. Caparini l’accoglimento dell’emendamento proposto dalla Lega Nord al decreto legge n. 86/05, che modifica la normativa vigente sull’Ici.

“Grazie alla Lega Nord – spiega l’On. Caparini – ora i Comuni, in piena autonomia, possono ridurre l’aliquota Ici sulla prima casa, fino ad azzerarla. In compenso, avranno la possibilità di tassare oltre il limite massimo finora consentito le aree edificabili, garantendosi così la parità di bilancio. Non più però a scapito delle tasche di quei cittadini che, spesso solo dopo una vita di risparmi, riescono finalmente ad acquistare la prima casa”.

La tutela prevista dalla norma voluta dalla Lega Nord si estende anche ai terreni destinati alla costruzione della prima casa, esonerati dalla maggiore tassazione prevista per le altre aree edificabili.

“Aree che – sottolinea il deputato leghista – costituiscono una pura rendita. Infatti devono il loro valore di mercato, che spesso aumenta fino a 10/15 volte rispetto a quello iniziale, al solo fatto di essere inserite in varianti di piani regolatori, e non al lavoro né al rischio d’impresa”.

 “Si tratta – conclude il parlamentare camuno – di un passo storico. Spetta adesso ai sindaci dare concreta attuazione alla normativa. La Lega Nord dal canto suo svolgerà una capillare attività di formazione e monitoraggio sul territorio per sollecitare tutte le amministrazioni comunali ad avvalersi di questa innovativa ed eccezionale possibilità”.

Clicca qui per vedere la lettera spedita ai sindaci del Sebino e della Vallecamonica

 

 

Cronistoria sull’Imposta Comunale sugli Immobili  (ICI)

 

  1. Come nasce l’ICI

 

L'ICI è stata introdotta con decorrenza dal primo gennaio 1993 con il d.lgs. n. 504 del 1992 ed ha sostituito l'Imposta straordinaria sugli immobili (ISI) introdotta dal Governo Amato, con aliquota del 3 per mille del valore dei beni soggetti ad imposta.

Col decreto legislativo di riordino della finanza locale il Governo trasformò un'imposta straordinaria in imposta definitiva sugli immobili al fine di garantire risorse finanziarie autonome ai comuni, riducendo contestualmente di pari importo le risorse precedentemente garantite dai trasferimenti erariali a carico del bilancio dello Stato.

Di conseguenza, l'autonomia finanziaria dei comuni è stata conseguita mediante l’aumento di fatto della fiscalità a carico dei contribuenti. Ovvero, lo Stato incassa da ogni comune, ogni anno, il gettito che è stato garantito in sede di prima applicazione dell' ISI. I comuni, nonostante il maggior peso fiscale a carico dei cittadini, non hanno avuto alcun incremento di risorse finanziarie, salvo quello garantito dall’eventuale aliquota superiore al minimo (4 per mille).

Da rilevare inoltre che con questo meccanismo ha ingiustamente premiato quei comuni che hanno garantito un minore gettito ISI (corrispondente a una minore detrazione dai trasferimenti erariali). Pertanto chi ha evaso è premiato tutti gli anni, chi ha pagato, continua a pagare.

2. Presupposto

L'ICI è un'imposta reale comunale il cui presupposto di applicazione riguarda il possesso delle seguenti tipologie di beni immobili: 

a) fabbricati intesi come unità immobiliari iscritte o da iscrivere al catasto edilizio urbano alle quali sia stata attribuita, ovvero sia attribuibile, un'autonoma rendita catastale (esempio abitazione, cantina, garage, ecc.);

b) terreni agricoli adibiti all'esercizio di attività agricole;

c) aree fabbricabili sfruttabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Il gettito dell'imposta è di competenza dei Comuni nei quali sono situati i beni immobili oggetto della stessa.

 

3. Soggetti passivi

L'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere corrisposta:

  1. dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  2. dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  3. dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  4. dai concessionari di aree demaniali.

 

4. Aliquote

Originariamente le aliquote definite annualmente dai Comuni entro la data di approvazione del bilancio di previsione dovevano essere comprese tra il 4 e il 7 per mille.

Dal 1997 è possibile diversificare le aliquote in relazione agli immobili diversi dall'abitazione principale (o posseduti in aggiunta alla stessa) e agli alloggi non locati. Inoltre, è possibile prevedere aliquote agevolate a favore di enti e di associazioni senza scopo di lucro e in base all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i Comuni ad alta tensione abitativa possono deliberare aliquote fino al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La stessa norma consente di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili in base a determinati accordi.

 

5. Detrazioni per l’abitazione principale

E' definita abitazione principale l'abitazione in cui il soggetto titolare del diritto di proprietà (o degli altri diritti reali rilevanti ai fini ICI) dimori abitualmente. Fino alla conversione in legge del DL 86/05 e la relativa modifica introdotta dalla Lega Nord era prevista una detrazione pari a euro 103,29 da rapportare al periodo dell'anno in cui si è verificato il presupposto dell'agevolazione con la facoltà del Comune di ridurre l'ICI per l'abitazione principale fino al 50% oppure aumentare la relativa detrazione fino a 258,23 euro. Il d.lgs. n. 446 del 1997 ha ulteriormente aumentato tale detrazione fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale.

Qualora l'abitazione principale sia condivisa tra più soggetti (è il caso della comproprietà) la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali, a prescindere dalle quote di proprietà. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta.

A partire dal 1997 è altresì facoltà dei Comuni deliberare particolari aliquote ridotte (fino al 50% e senza il limite minimo del 4%) a favore dell'abitazione principale di soggetti in stato di particolare disagio economico e sociale.

Costituiscono pertinenze la cantina, il box, il posto auto, la soffitta, ecc. A partire dal primo gennaio 2001 ad esse si applica l'aliquota ICI ridotta prevista per l'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Nessuna ulteriore detrazione spetta a coloro che detengano, oltre all'abitazione principale, anche una o più pertinenze; tuttavia, se la detrazione per la prima casa supera l'imposta dovuta, l'eccedenza può essere utilizzata per ridurre l'importo dell'ICI dovuta sulle pertinenze.

 

6. Il pagamento

L'ICI è un'imposta da pagare nello stesso anno in cui se ne verifica il presupposto, in proporzione ai mesi di possesso. A partire dal 2001 le modalità di calcolo sono completamente cambiate, ferma restando la possibilità di suddivisione del versamento in due rate da pagare rispettivamente nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno.

Quanto agli importi dovuti:

a) entro il  30 giugno va versata la prima rata per l'anno 2005, che è pari al 50% dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno precedente;

b) entro il 20 dicembre va versato il saldo, con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata, risultante dalla liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta per il 2005.