AMMORTIZZATORI Possibile il cumulo tra cassa integrazione e lavori saltuari
La Lega salva in fondo per l'occupazione
Roma, gennaio 2006 - Il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero occupa il 10,7% degli addetti dell’industria della nostra provincia, col 19% del fatturato del manifatturiero. Sono 18.000 i dipendenti del settore nella provincia, il 37% dei quali occupati in imprese con meno di 20 dipendenti. A queste imprese in crisi sono stati destinati da Maroni 20 milioni di euro, 8 milioni di euro per il 2005 e 12 milioni di euro per il 2006. Un cospicuo finanziamento che senza questa modifica alla legge finanziaria saremmo stati costretti a restituire perché utilizzati solo in piccola parte. Infatti, le risorse finanziarie attribuite dal Ministro Maroni alla nostra provincia per la crisi dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) e non completamente utilizzate potranno essere impiegate per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente. Tali risorse potranno essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali sulla base dei programmi predisposti dalla Regione Lombardia d’intesa con la Provincia di Brescia e col supporto tecnico di Italia Lavoro. Queste risorse finanziarie potranno servire per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
Ecco il testo della modifica in finanziaria:
416. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e non completamente utilizzate, possono
essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero
possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate
d'intesa con le province e il supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del
Ministero del Lavoro. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga,
del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. All'articolo 7-duodecies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
parole: «31 dicembre 2006». Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali
possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente
normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni d'intesa con le province e con supporto tecnico delle Agenzie
Strumentali del Ministero del Lavoro. La disposizione non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.