La circolare del ministro Nicolais che annulla gli effetti del tetto stipendi
Di seguito la circolare del 22 febbraio 2007 del ministro
Nicolai. Il tetto fissato per gli stipendi è di 250.000 euro (primo presidente
corte di cassazione). Per quanto riguarda la pubblicizzazione degli stipendi,
l'agenzia Reuters del 19 febbraio dice: "La Procura ha chiesto a una serie di
aziende pubbliche di fornire la documentazione sugli emolumenti riconosciuti ai
manager pubblici e su come essi vengono calcolati. Oltre alla Rai, il fascicolo
riguarda anche aziende come Alitalia, Enel, Poste, Anas, Ferrovie dello Stato,
Eni, e Sviluppo Italia."
Direttiva n. 3
Direttiva in materia di limiti massimi a retribuzioni e compensi ed obblighi di
pubblicità per incarichi corrisposti da società a prevalente partecipazione
pubblica non quotate in borsa - art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - legge finanziaria per il 2007 –
E’ pervenuta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri richiesta di parere da parte del Ministero delle
Comunicazioni relativamente all’ambito di applicazione del c. 593 dell’art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 agli incarichi conferiti da società a
prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. In merito data la
rilevanza generale della richiamata disposizione si forniscono i seguenti
indirizzi.
Con l’art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il
2007, sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento della spesa
per retribuzioni e compensi corrisposti dallo Stato, da tutti gli enti pubblici,
e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa nonché
all’attuazione della trasparenza in ordine agli incarichi corrisposti.
Il comma in questione contiene tre norme. Innanzi tutto, viene fissato un tetto
massimo per le retribuzioni o i compensi considerati, secondariamente viene
imposto ai soggetti interessati un obbligo di pubblicità e infine viene
introdotta una norma di carattere sanzionatorio per il caso di violazione, con
responsabilità solidale e disciplina ex lege del danno erariale.
La disposizione fa poi espresso riferimento alla retribuzione dei “consulenti”.
Debbono a tal proposito essere considerate le consulenze conferite dallo Stato,
dagli enti pubblici e dalle società a prevalente partecipazione pubblica non
quotate. La considerazione della tipologia di parametro utilizzato dal
legislatore (quello della “retribuzione”) insieme ad una valutazione complessiva
delle situazioni disciplinate (retribuzione per incarichi dirigenziali, per
componente di commissione o membro di collegio, retribuzione per particolari
incarichi previsti nello statuto per gli amministratori delle società
partecipate di cui al comma 465) fanno attribuire a questa espressione una
connotazione di continuità nello svolgimento dell’incarico. Pertanto, la norma
non riguarda, in primo luogo, le consulenze aventi carattere di occasionalità o
finalizzate a singole e specifiche prestazioni, bensì solo quelle caratterizzate
da una certa durata o continuità.
In merito alle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa
occorre soffermarsi necessariamente sulle attività aziendali volte da queste
ultime e sulla esposizione di dette attività alle dinamiche di mercato e di
concorrenza e quindi alla disciplina generale ed eventualmente alle discipline
speciali del mercato della concorrenza.
Visto che la nuova disposizione concerne oltre che le pubbliche amministrazioni
che non svolgono attività economica anche enti che operano sul mercato, al fine
di consentire l’esplicarsi della libera concorrenza ed il corretto svolgimento
delle negoziazioni debbono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della
specifica normativa gli incarichi corrisposti per reclutare risorse
professionali al fine di svolgere le attività aziendali. Una eventuale
applicazione del tetto previsto dalla disposizione richiamata e del relativo
obbligo di comunicazione altererebbe il normale esplicarsi del confronto
aziendale ponendo la società a prevalente partecipazione pubblica in una
situazione di svantaggio, alterando significativamente le regole del mercato
della concorrenza, che ad esempio nel settore delle comunicazioni di massa sono
oggetto di specifica disciplina e articolata regolamentazione. Tale esclusione
risulta motivata inoltre dalle modalità gestionali con le quali tali società
concorrono al raggiungimento dei fini aziendali, prevedendo in via ordinaria il
ricorso allo strumento dell’incarico, che altrimenti nelle pubbliche
amministrazioni deve trovare sporadica applicazione.
D’altro canto, la norma non riguarda quelle prestazioni di opera professionale
in senso tecnico che (es. prestazione di opera artistica), oltre a essere
caratterizzate dal carattere assolutamente occasionale della prestazione, sono
talvolta, altresì, connotate, quanto al compenso, dall’applicazione di tariffe
predeterminate nell’ambito dei vari ordinamenti delle professioni (es. incarichi
di progettazione, richiesta di pareri legali o attività defensionale in
giudizio), sicché la nuova disciplina non riguarda queste ipotesi ed il
corrispettivo di questi incarichi rimane regolato dal codice civile e dalla
rispettive discipline di settore.
In ordine al campo di applicazione della norma sulla pubblicità, valgono gli
stessi chiarimenti espressi sopra per il tetto retributivo, conseguentemente non
sono soggetti alla pubblicità gli incarichi esclusi dall’applicazione del citato
tetto retributivo. Restano ferme le eventuali disposizioni vigenti in materia di
pubblicità e comunicazione di detti incarichi.
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Luigi Nicolais