La circolare del ministro Nicolais che annulla gli effetti del tetto stipendi

 

Di seguito la circolare del 22 febbraio 2007 del ministro Nicolai. Il tetto fissato per gli stipendi è di 250.000 euro (primo presidente corte di cassazione). Per quanto riguarda la pubblicizzazione degli stipendi, l'agenzia Reuters del 19 febbraio dice: "La Procura ha chiesto a una serie di aziende pubbliche di fornire la documentazione sugli emolumenti riconosciuti ai manager pubblici e su come essi vengono calcolati. Oltre alla Rai, il fascicolo riguarda anche aziende come Alitalia, Enel, Poste, Anas, Ferrovie dello Stato, Eni, e Sviluppo Italia."

 

Direttiva n. 3
Direttiva in materia di limiti massimi a retribuzioni e compensi ed obblighi di pubblicità per incarichi corrisposti da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa - art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007 –

E’ pervenuta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiesta di parere da parte del Ministero delle Comunicazioni relativamente all’ambito di applicazione del c. 593 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 agli incarichi conferiti da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. In merito data la rilevanza generale della richiamata disposizione si forniscono i seguenti indirizzi.

Con l’art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento della spesa per retribuzioni e compensi corrisposti dallo Stato, da tutti gli enti pubblici, e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa nonché all’attuazione della trasparenza in ordine agli incarichi corrisposti.

Il comma in questione contiene tre norme. Innanzi tutto, viene fissato un tetto massimo per le retribuzioni o i compensi considerati, secondariamente viene imposto ai soggetti interessati un obbligo di pubblicità e infine viene introdotta una norma di carattere sanzionatorio per il caso di violazione, con responsabilità solidale e disciplina ex lege del danno erariale.

La disposizione fa poi espresso riferimento alla retribuzione dei “consulenti”. Debbono a tal proposito essere considerate le consulenze conferite dallo Stato, dagli enti pubblici e dalle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate. La considerazione della tipologia di parametro utilizzato dal legislatore (quello della “retribuzione”) insieme ad una valutazione complessiva delle situazioni disciplinate (retribuzione per incarichi dirigenziali, per componente di commissione o membro di collegio, retribuzione per particolari incarichi previsti nello statuto per gli  amministratori delle società partecipate di cui al comma 465) fanno attribuire a questa espressione una connotazione di continuità nello svolgimento dell’incarico. Pertanto, la norma non riguarda, in primo luogo, le consulenze aventi carattere di occasionalità o finalizzate a singole e specifiche prestazioni, bensì solo quelle caratterizzate da una certa durata o continuità.

In merito alle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa occorre soffermarsi necessariamente sulle attività aziendali volte da queste ultime e sulla esposizione di dette attività alle dinamiche di mercato e di concorrenza e quindi alla disciplina generale ed eventualmente alle discipline speciali del mercato della concorrenza.

Visto che la nuova disposizione concerne oltre che le pubbliche amministrazioni che non svolgono attività economica anche enti che operano sul mercato, al fine di consentire l’esplicarsi della libera concorrenza ed il corretto svolgimento delle negoziazioni debbono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della specifica normativa gli incarichi corrisposti per reclutare risorse professionali al fine di svolgere le attività aziendali. Una eventuale applicazione del tetto previsto dalla disposizione richiamata e del relativo obbligo di comunicazione altererebbe il normale esplicarsi del confronto aziendale ponendo la società a prevalente partecipazione pubblica in una situazione di svantaggio, alterando significativamente le regole del mercato della concorrenza, che ad esempio nel settore delle comunicazioni di massa sono oggetto di specifica disciplina e articolata regolamentazione. Tale esclusione risulta motivata inoltre dalle modalità gestionali con le quali tali società concorrono al raggiungimento dei fini aziendali, prevedendo in via ordinaria il ricorso allo strumento dell’incarico, che altrimenti nelle pubbliche amministrazioni deve trovare sporadica applicazione.

D’altro canto, la norma non riguarda quelle prestazioni di opera professionale in senso tecnico che (es. prestazione di opera artistica), oltre a essere caratterizzate dal carattere  assolutamente occasionale della prestazione, sono talvolta, altresì, connotate, quanto al compenso, dall’applicazione di tariffe predeterminate nell’ambito dei vari ordinamenti delle professioni (es. incarichi di progettazione, richiesta di pareri legali o attività defensionale in giudizio), sicché la nuova disciplina non riguarda queste ipotesi ed il corrispettivo di questi incarichi rimane regolato dal codice civile e dalla rispettive discipline di settore.

In ordine al campo di applicazione della norma sulla pubblicità, valgono gli stessi chiarimenti espressi sopra per il tetto retributivo, conseguentemente non sono soggetti alla pubblicità gli incarichi esclusi dall’applicazione del citato tetto retributivo. Restano ferme le eventuali disposizioni vigenti in materia di pubblicità e comunicazione di detti incarichi.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Luigi Nicolais