COSTITUZIONE TRANSITORIA 

1) Trattato di separazione consensuale Il Governo Provvisorio della Padania e' autorizzato a dare attuazione alla Dichiarazione di Indipendenza e Sovranita' della Padania, Tale attuazione dovra' tuttavia essere preceduta dall'offerta formale al governo italiano di sottoscrivere un trattato di separazione consensuale. Le negoziazioni per la stipulazione del trattato saranno condotte dal Governo Provvisorio della Padania, sulla base della piattaforma negoziale predisposta dal Governo stesso. Le negoziazioni relative alla conclusione del trattato non dovranno protrarsi oltre il 15 settembre 1997. Trascorso tale termine la dichiarazione di indipendenza e sovranita' acquistera' piena efficacia e la Padania, diverra' a tutti gli effetti una Repubblica federale Indipendente e sovrana. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Padania puo' in qualsiasi momento dichiarare interrotte le negoziazioni di cui al comma 2 e disporre l'immediata esecuzione della dichiarazione di indipendenza e sovranita'. 2) Territorio La Padania si costituisce come Repubblica Federale formata dalle seguenti attuali Regioni: Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Romagna, Sudtirol-Alto Adige, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Venezia Giulia. 3) Bandiera e inno La bandiera della Padania e' il sole delle Alpi, costituito da sei petali disposti all'interno di un cerchio, di colore verde celtico-venetico su fondo bianco. La Padania adotta come suo Inno Nazionale il "Va' pensiero" di Giuseppe Verdi. 1) Cittadinanza Acquisisce la cittadinanza della Padania chiunque abbia la cittadinanza europea e la residenza in Padania da almeno cinque anni alla data odierna. La cittadinanza della Padania e' cumulabile con quella di altre nazioni dell'Unione Europea. 5) Moneta La Lira Padana assume corso Legale in Padania Il Governo Provvisorio della Padania determinera' i rapporti di cambio con la lira italiana e le altre monete. 6) Riconoscimento internazionale Il Governo Provvisorio della Padania e' autorizzato a chiedere il riconoscimento internazionale della Padania all'Unione Europea, alle Nazioni Unite e ad ogni altro governo democratico. Al Governo Provvisorio della Padania e' altresi' deLegato il compito di garantire la partecipazione della Padania alle istituzioni dell'Unione Europea e l'ammissione della Padania all'Organizzazione e Conferenze internazionali cui riterra' utile aderire. 7) Continuita' di trattati, atti, accordi e contratti La Padania assume gli obblighi e gode dei diritti enunciati nei trattati, nelle convenzioni e negli accordi internazionali dei quali l'Italia e' parte alla data di accesso alla sovranita'. Gli atti amministrativi approvati dagli enti locali, dalle regioni e dalle amministrazioni dello stato italiano sino alla data di accesso alla sovranita' rimangono validi. Gli atti e i contratti stipulati prima di oggi dallo Stato italiano, dalle sue agenzie o dai suoi organismi, e vigenti in Padania alla data di accesso alla sovranità, restano in vigore sostituendo, se necessario, il Governo Provvisorio della Padania alla parte italiana. Quelli conclusi a partire dal 15 settembre 1996 rimarranno in vigore a condizione che siano ratificati dal Governo entro un mese dalla data di accesso alla sovranità. 8) Pubblici uffici L'attivita' giudiziaria ed ogni altro pubblico ufficio possono essere svolti solo dai cittadini della Padania. Entro 90 giorni dalla data odierna il Governo Provvisorio della Padania stabilisce le disposizioni dei regimi transitori, determinando le condizioni oggettive e soggettive necessarie per accedere al sistema amministrativo pubblico della Padania. 9) Norme regolatrici Sino alla data di accesso alla sovranità i rapporti giuridici, economici e sociali all'interno della Padania saranno retti dalle disposizioni dell'Unione Europea e dello stato italiano vigenti nel territorio della Padania alla data odierna, in quanto compatibili con la presente Costituzione transitoria. Le disposizioni dello stato italiano rimangono in vigore finchè non siano modificate, sostituite o abrogate dal Governo della Padania. Il Governo Provvisorio della Padania potrà in ogni momento apportare alla presente costituzione transitoria ogni modifica, aggiunta od integrata che riterrà utile ed opportuna.